Tool utenze raggruppate
Tool utenze raggruppate
Impegno per i clienti
La qualità del servizio e la soddisfazione dei clienti sono i pilastri che poniamo alla base nella gestione del servizio idrico. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti un servizio efficace, efficiente e di elevata qualità, sia dal punto di vista della gestione tecnica degli impianti e della qualità dell'acqua erogata, che da quello del rapporto diretto con la clientela.
Le tue richieste
Utilizza la modulistica online per informazioni, pratiche e reclami. Compila gli appositi form online e invia la tua richiesta. In alternativa, è possibile scaricare e compilare i moduli presenti nelle sezioni dedicate, da restituire al Gestore secondo le modalità indicate sul modulo stesso.
La tua bolletta
Utenze raggruppate
Ai sensi dell’Articolo 1.1 della Delibera ARERA 218/2016/R/idr, “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (TIMSII), così come integrata e modificata dalla Delibera 609/2021/R/idr, l’utenza raggruppata o condominiale è l’utenza finale servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari. Gli utenti destinatari finali del servizio erogato all’utenza condominiale sono definiti indiretti e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del Servizio Idrico Integrato.
Applicazione TICSI per utenze raggruppate
L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazione 665/2017/R/IDR (cosiddetto TICSI), ha indicato i nuovi criteri tariffari da applicare agli utenti finali del Servizio Idrico Integrato. In particolare, per le utenze domestiche residenti, comprese le utenze indirette sottese alle utenze condominiali, è stata prevista l’introduzione di una fascia di consumo agevolata (in metri cubi/anno), determinata sulla base della effettiva numerosità dei componenti il nucleo familiare.
Nel caso delle forniture condominiali, ai fini della corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato, è necessario che il rappresentante legale del Condominio (Amministratore condominiale) o l’intestatario della fornitura condominiale comunichino il numero delle unità immobiliari afferenti ai nuclei familiari domestici residenti, con il relativo numero dei componenti, nonché eventuali ulteriori unità immobiliari con usi diversi dal domestico residente. Tale comunicazione deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo, che potrà essere rispedito con le modalità indicate in calce al modulo stesso.
Qualora il Gestore non disponga delle informazioni necessarie, continuerà a considerare l’utenza domestica residente tipo composta da tre componenti, fino al completamento del set informativo.
Tool utenze raggruppate e nota esplicativa
Ai sensi dell'Art. 21.2 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 218/2016/R/idr (TIMSII), integrato e modificato dalla Delibera 609/2021/R/idr, si mette a disposizione uno strumento di calcolo per la ripartizione degli importi fatturati a ciascuna utenza indiretta secondo i criteri stabili nel TICSI ed il relativo manuale d'uso.
Regolazione della morosità nel servizio
idrico integrato
Dallo scorso 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la disciplina relativa alla Regolazione della Morosità nel servizio Idrico Integrato, contenuta nella Delibera ARERA 311/2019/R/idr. L'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente ha stabilito nuove norme, uguali in tutta Italia e relative alle azioni che il gestore può intraprendere, a tutela del proprio credito, nei confronti degli utenti che non pagano le bollette dell’acqua.
Tempistiche o modalità per la costituzione in mora
La delibera 311/2019/R/idr dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), definisce che in caso di mancato pagamento della fattura entro i termini previsti, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza sia inviato un sollecito ordinario.
La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata solo successivamente, decorsi almeno venticinque giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata.
Indennizzi
La Delibera 311/2019/R/idr dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), all’art. 10 definisce con quale importo ed in quali casi il cliente ha diritto ad essere indennizzato.
1. Indennizzo automatico pari a 30 euro:
a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità (ad eccezione dei casi di manomissione dei sigilli o di mancato pagamento di obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti la costituzione in mora anche tenendo conto di eventuali rateizzazioni);
c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale abbia provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste;
2. indennizzo automatico pari a 10 euro, qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:
a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
b) l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste;
c) non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio;
d) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.
Prescrizione ridotta
In relazione a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19) ed alle conseguenti Deliberazioni dell’Autorità di Regolazione Energia Reti ed Ambiente (ARERA), nei casi di ritardi rilevanti nella fatturazione di conguaglio, l’Utente può eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati a conguaglio relativi ai consumi più recenti di due anni. Per richiedere di non pagare gli importi potenzialmente prescritti, l’Utente può utilizzare il "Modulo per la prescrizione del Servizio Idrico Integrato" ed inviarlo via posta a: "Iren Acqua - Qualità Servizi Commerciali”, Via SS. Giacomo e Filippo n. 7 - 16122 Genova
Note informative
È importante ricordare che:
Conciliazione
Per eventuali controversie che non si siano risolte a seguito della presentazione di un reclamo e relativa risposta ed eventuale azione correttiva, il cliente finale può utilizzare lo strumento della Conciliazione. Anche nel settore idrico, tale strumento è divenuto una tappa obbligatoria prima di rivolgersi eventualmente al giudice.
Questo tentativo di conciliazione può essere svolto attraverso il Servizio Conciliazione dell'ARERA, presso l’Acquirente Unico, attraverso l’Organismo di Conciliazione Paritetica Iren S.p.A. – Associazioni Comitato Nazionale Consumatori ed Utenti, come meglio illustrato nel relativo sito conciliazione.gruppoiren.it oppure attraverso organismi A.D.R. riconosciuti esposti in apposito elenco sul sito di ARERA dedicato alla conciliazione.
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